1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nelle elezioni relative ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti».
1. La disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia retroattiva nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 70 del medesimo testo unico ancora pendenti, in ogni stato e grado di giudizio, alla data di entrata in vigore della presente legge.